CAMERA ARBITRALE DEL PONENTE LIGURE
STATUTO
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
A
norma dellart. 18 della Costituzione Italiana è costituita lAssociazione
denominata Associazione senza scopo di lucro Camera Arbitrale del Ponente
Ligure, di seguito indicata semplicemente con il termine Camera Arbitrale del
Ponente Ligure. Essa ha sede in Ventimiglia Via Aprosio 16 - c/o avv.
Cristina Roà e Luciana Biamonti.
Essa
durerà sino al 31/12/2050, salvo scioglimento anticipato o proroga, da
deliberarsi secondo le norme del presente statuto.
ART.
2 VALORI SCOPI ED ATTIVITA ISTITUZIONALI
1
LAssociazione si riconosce nei valori che caratterizzano lassociazionismo e
particolarmente nella libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali e
nella democraticità dellorganizzazione associativa fondata sulla sovranità
dellAssemblea e leleggibilità degli organi direttivi.
2
Si propone i seguenti scopi:
- promuovere lo sviluppo e la diffusione della
cultura della legalità, dellarbitrato e delle
attività arbitrali
nonché degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- offrire a imprese,
professionisti e privati la possibilità di risolvere in maniera veloce,
economica e riservata
le controversie, ;
- offrire servizi di
risoluzione anche telematica delle controversie;
- organizzare
convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione;
- compiere
ogni operazione economica e finanziaria, di comunicazione ed editoriale,
immobiliare e
mobiliare idonea al raggiungimento dello scopo sociale
ART. 3 FORMA GIURIDICA
1
Lassociazione è costituita ai sensi degli artt. 36/37/38 e seguenti del C.C.
ed è Ente non commerciale di tipo associativo e di promozione sociale ai
sensi del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997.
2
Essa è apolitica, apartitica ed indipendente e non ha fini di lucro.
3
Ove lo ritenga opportuno, in funzione complementare alla diretta attuazione
delle attività istituzionali, potrà svolgere anche altre attività in forma non
esclusiva o principale nel rispetto delle norme vigenti.
ART. 4 I SOCI
1
Liscrizione allAssociazione è aperta a tutti gli avvocati che chiedono di
aderirvi e che posseggano i seguenti inderogabili requisiti:
- che siano iscritti allOrdine degli avvocati
di Sanremo, esercitino in modo continuativo la professione legale, che si impegnino
a prestare la loro opera in modo costruttivo ed in armonia con gli altri
associati nel comune intendimento di perseguire gli scopi e gli ideali
dellAssociazione ed a svolgere la
funzione di arbitro rispettando lo Statuto ed il Regolamento della camera
arbitrale.
La
qualità di socio è subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo
di tali requisiti, è della durata di un anno e si conclude comunque al 31
dicembre; non sono ammessi soci temporanei.
2
LAssociazione è composta da:
-
Soci Fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione
dellAssociazione;
-
Soci Ordinari, che sono coloro che, una volta accettata la loro richiesta dal
Consiglio Direttivo, prendono visione del Regolamento interno e provvedono al
versamento della quota associativa;
-
Soci Onorari e/o Benemeriti, su proposta del Consiglio Direttivo sono nominati
dallAssemblea.
3
Ogni socio verrà iscritto in apposito registro, conservato dal Segretario.
4
Perde la qualifica di Socio chi non rispetta le norme statutarie e
regolamentari e comunque tenga un comportamento in contrasto con le finalità
dellAssociazione e/o lesivo dellimmagine della stessa.
5
- I soci non rispondono legalmente per le obbligazioni assunte
dallAssociazione e la stessa non è responsabile per le quelle assunte dai
Soci.
ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1
I Soci hanno diritto:
-
di partecipare allattività ed alle assemblee secondo le norme statutarie e
regolamentari;
-
di voto libero ed individuale ai sensi del successivo art. 9.
2
I Soci devono rinnovare la propria appartenenza alla Camera Arbitrale versando la quota associativa annuale, così
come stabilita annualmente dallAssemblea Generale, su mozione del Consiglio
Direttivo, entro la fine del mese di marzo.
3
I Soci devono dichiarare, con la domanda di iscrizione:
-
la data di iscrizione allalbo professionale;
-
la disponibilità o meno a svolgere la funzione di Arbitro, indicando sia le
proprie specializzazioni sia le aree giuridiche su cui preferiscono non essere
chiamati a giudicare.
ART 6 SCIOGLIMENTI DEL VINCOLO
1
I Soci cessano di far parte dellAssociazione:
-
per mancato rinnovo discrizione annuale;
-
per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o al Presidente;
-
per cancellazione dallalbo degli avvocati del Tribunale di Sanremo;
-
per avere subito una condanna definitiva per delitto non colposo;
-
per gravi sanzioni applicate dal consiglio dellOrdine degli avvocati di
Sanremo;
2
Nei confronti dei soci che vengono meno ai doveri verso lAssociazione e ad
una condotta corretta, possono essere adottate le sanzioni disciplinari di
Deplorazione, Sospensione o Radiazione.
3
I Soci uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro
eventuali obblighi verso lAssociazione e verso gli altri Soci e a mantenere
gli impegni presi con la nomina di Arbitro, sia per i tempi in cui la
controversia deve essere definita, sia per le tariffe, sia per ogni altro
obbligo assunto con il conferimento dellincarico.
ART. 7 ORGANI DELLASSOCIAZIONE
1
Sono organi dellassociazione: - lAssemblea dei soci il Consiglio
Direttivo il Presidente il Segretario.
ART 8 LASSEMBLEA DEI SOCI
1
LAssemblea dei Soci è sovrana; essa è il massimo Organo dellAssociazione
cui appartengono i poteri normativi generali.
2
LAssemblea ordinaria dei Soci si riunisce, ai sensi dellArt. 20 Codice
Civile, una volta allanno per la verifica del buon funzionamento della Camera
Arbitrale e per lapprovazione del rendiconto, entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dellesercizio sociale.
3
Il rinnovo delle Cariche Sociali avrà luogo ogni due anni.
4
Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente. Lo stesso potrà indire
unassemblea straordinaria o autonomamente o su richiesta del Consiglio
Direttivo, ogni volta che sarà opportuno. Dovrà convocare lassemblea
straordinaria se richiesto da almeno 1/3 dei componenti la Camera Arbitrale.
5
Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più
uno dei Soci, personalmente o per delega, in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli intervenuti.
6
Lavviso di convocazione deve essere inviato agli associati mediante posta
elettronica o con altro mezzo utile almeno 7 (sette) giorni prima.
7
La convocazione dovrà specificare data orario e luogo dellassemblea, in
prima e seconda convocazione, nonché lordine del giorno.
8
Essa rappresenta luniversalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti.
9
LAssemblea ordinaria:
-
approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
-
approva annualmente la relazione sullattività della Camera Arbitrale ed il
rendiconto sulla gestione;
-
stabilisce lammontare della quota associativa annuale;
-
decide i piani di sviluppo della Camera Arbitrale e dà direttive per la loro
realizzazione;
- approva le tariffe delle attività
arbitrali e degli arbitri;
-
delibera in ordine alla organizzazione e alla individuazione delle risorse
finanziarie per il perseguimento delle finalità della Camera Arbitrale;
-
delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi
della Camera Arbitrale;
-
elegge i membri del Consiglio Direttivo, tra le persone di provata
preparazione, esperienza e conoscenza dellAssociazione e delle specifiche attività;
10
Lassemblea:
-
delibera sulle proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei
componenti la Camera Arbitrale;
-
delibera la liquidazione o lo scioglimento dellAssociazione con la maggioranza
dei tre quarti dei componenti la Camera Arbitrale.
11
Il verbale dassemblea deve essere annotato e sottoscritto in apposito
registro dal Presidente, controfirmato e conservato dal Segretario.
12
Il Presidente vota tutte le delibere, con voto risolutivo in caso di parità.
ART. 9 I VOTI
1
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme
statutarie e con il pagamento dei contributi sociali.
2
Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta.
3
Il voto può essere demandato a mezzo delega in originale, fax o e-mail, ad
altro socio, che potrà riceverne non più di due.
ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1
E composto da cinque consiglieri eletti nei tempi e con le modalità previsti
dallArt. 8 del presente Statuto. La funzione è svolta a titolo gratuito.
2
Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3
Si riunisce almeno una volta allanno ed ogni volta che lo ritenga il
Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.
4
Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti,
anche rappresentati per delega da altro socio.
5
Ogni consigliere non può avere più di
una delega.
6
Le convocazioni avvengono con e-mail o con altri mezzi idonei. Le riunioni
possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè consentano
la partecipazione attiva di ciascun membro alla discussione ed alla
deliberazione.
7
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi ed a parità di voti
prevale il voto del Presidente.
8
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal membro più anziano. Delle riunioni verrà effettuata
unannotazione in un libro verbali firmato in calce dal Presidente e conservato
dal Segretario a disposizione dei Soci.
9
Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori e delle finalità previste
dallart. 2 del presente Statuto;
a) mette in esecuzione i piani di sviluppo della Camera
Arbitrale decisi dallAssemblea ed adotta i provvedimenti necessari per la loro
realizzazione;
b) delibera il preventivo economico ed il
bilancio di esercizio;
c) approva i modelli di clausole
compromissorie e di compromessi arbitrali;
d) decide sui problemi di incompatibilità e sul
rispetto delle norme deontologiche contenute nel Regolamento adottando le seguenti sanzioni disciplinari nei
confronti dei Soci, successivamente ratificate dallassemblea dei Soci;
1) ammonizione scritta;
2) sospensione a termine; 3) ammenda; 4) radiazione; con procedimento che ha
inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa
dell'incolpato.
e) delibera sulleventuale esclusione dalla Camera
Arbitrale degli arbitri che violano i principi di cui al presente Statuto ed al
Regolamento.
-
elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario;
-
ratifica i provvedimenti adottati durgenza dal Presidente;
10
Al consigliere che cessi il proprio ufficio prima della scadenza del mandato
subentra automaticamente il primo dei non eletti.
ART 11 IL PRESIDENTE
1
Assume la rappresentanza legale e negoziale dellAssociazione per anni due ed
è rieleggibile. La funzione è svolta a titolo gratuito.
2
Convoca e presiede lAssemblea ed il Consiglio Direttivo.
3
Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla
amministrazione.
4
E responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dellattuazione del
programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto
dellAssociazione.
5
Adotta autonomamente in caso durgenza i provvedimenti necessari ad evitare
pregiudizio allAssociazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio
Direttivo.
6
Firma la corrispondenza che impegna comunque lAssociazione.
7
Rappresenta il Consiglio in tutte le azioni giudiziarie, o delega a tal fine
un altro membro del Consiglio.
8
- Riceve le domande degli aspiranti soci ed arbitri; nomina gli arbitri nei
casi e nei modi previsti dal regolamento.
9
Al Presidente che cessi il proprio ufficio prima della scadenza del mandato
ne subentra uno nuovo nominato dal Consiglio. Nella fase transitoria le
funzioni sono svolte dal consigliere più anziano.
ART. 12 IL SEGRETARIO
1
Il Segretario collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello
svolgimento della loro attività. La funzione è svolta a titolo gratuito.
2
Dura in carica due anni ed è rieleggibile.
3
E incaricato della redazione e conservazione del Registro dei Soci, del
Registro delle Assemblee dei Soci e delle Riunioni del Consiglio Direttivo.
4
- Riceve le domande di arbitrato e le trasmette al Presidente della Camera
Arbitrale.
5
- Tiene un registro unico in cui sono riportate, sia le domande di nomina di
arbitro rivolte al presidente della
Camera Arbitrale ed il nominativo dellarbitro a cui la controversia è stata
assegnata, sia il nominativo dellarbitro-socio scelto su accordo delle parti.
6
E incaricato, e responsabile solidalmente con il Presidente, del pieno
rispetto della normativa vigente in materia di Privacy (Legge 675/96 e
successive modificazioni) in ogni atto sociale, anche meramente interno.
ART. 13 IL PATRIMONIO
1
Il patrimonio dellAssociazione è costituito dai beni mobili (quote sociali).
2
Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il
quale lAssociazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo
delle proprie finalità ed attività istituzionali.
3
In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà
deliberata dallAssemblea ai sensi dellart. 16 del presente Statuto.
4
E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 14 LE ENTRATE
1
- Le entrate sono costituite:
-
dalle quote annuali di iscrizione/ tesseramento;
-
dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura
occasionale e non prevalente;
-
da eventuali contributi pubblici o privati siano anche questi ultimi legati o
donazioni.
2
Le quote ed i contributi versati dai Soci sono intrasmissibili e rimangono
acquisiti definitivamente dallAssociazione.
ART 15 GESTIONE FINANZIARIA
1
La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidamente con il
Consiglio Direttivo.
2
Lanno sociale e lesercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno.
3
Sarà redatto ed approvato annualmente il rendiconto delle attività, come
strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D.Lgs.
460/97 riguardanti gli Enti non commerciali di tipo associativo.
4
Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma
né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di
opzione, anche ai sensi della Legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti,
ed ai sensi dellart. 4 del D.Lgs. 460/97.
5
Lattività dei componenti eletti dagli organi istituzionali a favore
dellAssociazione è gratuita, salvo rimborsi spese debitamente documentati.
ART. 16 -
SCIOGLIMENTO DISPOSIZIONI FINALI
1
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività
finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli
impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini
di pubblica utilità ai sensi dellart. 5, comma 1°, punto 45 quiques lettera b)
del D.Lgs. 460/97.
2
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nei regolamenti
redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si
osservano le disposizioni di legge.
Letto approvato e
sottoscritto.
I Soci Fondatori
1)
f.to Armando Paolo
2)
f.to Biamonti Luciana
3)
f.to Boeri Federica
4)
f.to Gentile Vincenzo Maria
5)
f.to Lorenzi Mauro
6)
f.to Riolfo Mabel
7)
f.to Roà Maria Cristina
8) f.to Venturi
Antonella
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