CAMERA ARBITRALE DEL PONENTE LIGURE


STATUTO

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana è costituita l’Associazione denominata “Associazione senza scopo di lucro Camera Arbitrale del Ponente Ligure”, di seguito indicata semplicemente con il termine “Camera Arbitrale del Ponente Ligure”. Essa ha sede in Ventimiglia – Via Aprosio 16 - c/o avv. Cristina Roà e Luciana Biamonti.

Essa durerà sino al 31/12/2050, salvo scioglimento anticipato o proroga, da deliberarsi secondo le norme del presente statuto.

ART. 2 VALORI SCOPI ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

1 – L’Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano l’associazionismo e particolarmente nella libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali e nella democraticità dell’organizzazione associativa fondata sulla sovranità dell’Assemblea e l’eleggibilità degli organi direttivi.

2 – Si propone i seguenti scopi:

-  promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, dell’arbitrato e delle

attività arbitrali nonché degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;

- offrire a imprese, professionisti e privati la possibilità di risolvere in maniera veloce,

economica e riservata le controversie, ;

- offrire servizi di risoluzione anche telematica delle controversie;

- organizzare convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione;

- compiere ogni operazione economica e finanziaria, di comunicazione ed editoriale,

immobiliare e mobiliare idonea al raggiungimento dello scopo sociale

ART. 3 FORMA GIURIDICA

1 – L’associazione è costituita ai sensi degli artt. 36/37/38 e seguenti del C.C. ed è “Ente non commerciale” di tipo associativo e di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997.

2 – Essa è apolitica, apartitica ed indipendente e non ha fini di lucro.

3 – Ove lo ritenga opportuno, in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 – I SOCI

1 – L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti gli avvocati che chiedono di aderirvi e che posseggano i seguenti inderogabili requisiti:

 -  che siano iscritti all’Ordine degli avvocati di Sanremo, esercitino in modo continuativo la professione legale, che si impegnino a prestare la loro opera in modo costruttivo ed in armonia con gli altri associati nel comune intendimento di perseguire gli scopi e gli ideali dell’Associazione ed a svolgere la funzione di arbitro rispettando lo Statuto ed il Regolamento della camera arbitrale.

La qualità di socio è subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo di tali requisiti, è della durata di un anno e si conclude comunque al 31 dicembre; non sono ammessi soci temporanei.

2 – L’Associazione è composta da:

- Soci Fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

- Soci Ordinari, che sono coloro che, una volta accettata la loro richiesta dal Consiglio Direttivo, prendono visione del Regolamento interno e provvedono al versamento della quota associativa;

- Soci Onorari e/o Benemeriti, su proposta del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea.

3 – Ogni socio verrà iscritto in apposito registro, conservato dal Segretario.

4 – Perde la qualifica di Socio chi non rispetta le norme statutarie e regolamentari e comunque tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione e/o lesivo dell’immagine della stessa.

5 - I soci non rispondono legalmente per le obbligazioni assunte dall’Associazione e la stessa non è responsabile per le quelle assunte dai Soci.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 – I Soci hanno diritto:

- di partecipare all’attività ed alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

- di voto libero ed individuale ai sensi del successivo art. 9.

2 – I Soci devono rinnovare la propria appartenenza alla Camera Arbitrale  versando la quota associativa annuale, così come stabilita annualmente dall’Assemblea Generale, su mozione del Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di marzo.

3 – I Soci devono dichiarare, con la domanda di iscrizione:

- la data di iscrizione all’albo professionale;

- la disponibilità o meno a svolgere la funzione di Arbitro, indicando sia le proprie specializzazioni sia le aree giuridiche su cui preferiscono non essere chiamati a giudicare.

ART 6 – SCIOGLIMENTI DEL VINCOLO

1 – I Soci cessano di far parte dell’Associazione:

- per mancato rinnovo d’iscrizione annuale;

- per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o al Presidente;

- per cancellazione dall’albo degli avvocati del Tribunale di Sanremo;

- per avere subito una condanna definitiva per delitto non colposo;

- per gravi sanzioni applicate dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sanremo;

2 – Nei confronti dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta corretta, possono essere adottate le sanzioni disciplinari di Deplorazione, Sospensione o Radiazione.

3 – I Soci uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso l’Associazione e verso gli altri Soci e a mantenere gli impegni presi con la nomina di Arbitro, sia per i tempi in cui la controversia deve essere definita, sia per le tariffe, sia per ogni altro obbligo assunto con il conferimento dell’incarico.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1 – Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea dei soci – il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Segretario.

ART 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1 – L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa è il massimo Organo dell’Associazione cui appartengono i poteri normativi generali.

2 – L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, ai sensi dell’Art. 20 Codice Civile, una volta all’anno per la verifica del buon funzionamento della Camera Arbitrale e per l’approvazione del rendiconto, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

3 – Il rinnovo delle Cariche Sociali avrà luogo ogni due anni.

4 – Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente. Lo stesso potrà indire un’assemblea straordinaria o autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta che sarà opportuno. Dovrà convocare l’assemblea straordinaria se richiesto da almeno 1/3 dei componenti la Camera Arbitrale.

5 – Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, personalmente o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

6 – L’avviso di convocazione deve essere inviato agli associati mediante posta elettronica o con altro mezzo utile almeno 7 (sette) giorni prima.

7 – La convocazione dovrà specificare data orario e luogo dell’assemblea, in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

8 – Essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9 – L’Assemblea ordinaria:

- approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche;

- approva annualmente la relazione sull’attività della Camera Arbitrale ed il rendiconto sulla gestione;

- stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale;

- decide i piani di sviluppo della Camera Arbitrale e dà direttive per la loro realizzazione;

- approva le tariffe delle attività arbitrali e degli arbitri;

- delibera in ordine alla organizzazione e alla individuazione delle risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità della Camera Arbitrale;

- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera Arbitrale;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, tra le persone di provata preparazione, esperienza e conoscenza dell’Associazione e delle specifiche attività;

10 – L’assemblea:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei componenti la Camera Arbitrale;

- delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei tre quarti dei componenti la Camera Arbitrale.

11 – Il verbale d’assemblea deve essere annotato e sottoscritto in apposito registro dal Presidente, controfirmato e conservato dal Segretario.

12 – Il Presidente vota tutte le delibere, con voto risolutivo in caso di parità.

ART. 9 – I VOTI

1 – Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme statutarie e con il pagamento dei contributi sociali.

2 – Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta.

3 – Il voto può essere demandato a mezzo delega in originale, fax o e-mail, ad altro socio, che potrà riceverne non più di due.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 – E’ composto da cinque consiglieri eletti nei tempi e con le modalità previsti dall’Art. 8 del presente Statuto. La funzione è svolta a titolo gratuito.

2 – Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

3 – Si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.

4 – Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, anche rappresentati per delega da altro socio.

5 – Ogni  consigliere non può avere più di una delega.

6 – Le convocazioni avvengono con e-mail o con altri mezzi idonei. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè consentano la partecipazione attiva di ciascun membro alla discussione ed alla deliberazione.

7 – Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

8 – Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano. Delle riunioni verrà effettuata un’annotazione in un libro verbali firmato in calce dal Presidente e conservato dal Segretario a disposizione dei Soci.

9 – Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori e delle finalità previste dall’art. 2 del presente Statuto;

a) mette in esecuzione i piani di sviluppo della Camera Arbitrale decisi dall’Assemblea ed adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;

b) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio;

c) approva i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali;

d) decide sui problemi di incompatibilità e sul rispetto delle norme deontologiche contenute nel Regolamento adottando le seguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci, successivamente ratificate dall’assemblea dei Soci;

1) ammonizione scritta; 2) sospensione a termine; 3) ammenda; 4) radiazione; con procedimento che ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

e) delibera sull’eventuale esclusione dalla Camera Arbitrale degli arbitri che violano i principi di cui al presente Statuto ed al Regolamento.

- elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario;

- ratifica i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

10 – Al consigliere che cessi il proprio ufficio prima della scadenza del mandato subentra automaticamente il primo dei non eletti.

ART 11 – IL PRESIDENTE

1 – Assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione per anni due ed è rieleggibile. La funzione è svolta a titolo gratuito.

2 – Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

3 – Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione.

4 – E’ responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell’attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

5 – Adotta autonomamente in caso d’urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all’Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.

6 – Firma la corrispondenza che impegna comunque l’Associazione.

7 – Rappresenta il Consiglio in tutte le azioni giudiziarie, o delega a tal fine un altro membro del Consiglio.

8 - Riceve le domande degli aspiranti soci ed arbitri; nomina gli arbitri nei casi e nei modi previsti dal regolamento.

9 – Al Presidente che cessi il proprio ufficio prima della scadenza del mandato ne subentra uno nuovo nominato dal Consiglio. Nella fase transitoria le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano.

ART. 12 IL SEGRETARIO

1 – Il Segretario collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento della loro attività. La funzione è svolta a titolo gratuito.

2 – Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

3 – E’ incaricato della redazione e conservazione del Registro dei Soci, del Registro delle Assemblee dei Soci e delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

4 - Riceve le domande di arbitrato e le trasmette al Presidente della Camera Arbitrale.

5 - Tiene un registro unico in cui sono riportate, sia le domande di nomina di arbitro rivolte  al presidente della Camera Arbitrale ed il nominativo dell’arbitro a cui la controversia è stata assegnata, sia il nominativo dell’arbitro-socio scelto su accordo delle parti.

6 – E’ incaricato, e responsabile solidalmente con il Presidente, del pieno rispetto della normativa vigente in materia di Privacy (Legge 675/96 e successive modificazioni) in ogni atto sociale, anche meramente interno.

ART. 13 – IL PATRIMONIO

1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili (quote sociali).

2 – Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l’Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali.

3 – In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.

4 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 14 – LE ENTRATE

1 -  Le entrate sono costituite:

- dalle quote annuali di iscrizione/ tesseramento;

- dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente;

- da eventuali contributi pubblici o privati siano anche questi ultimi legati o donazioni.

2 – Le quote ed i contributi versati dai Soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall’Associazione.

ART 15 – GESTIONE FINANZIARIA

1 – La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidamente con il Consiglio Direttivo.

2 – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

3 – Sarà redatto ed approvato annualmente il rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D.Lgs. 460/97 riguardanti gli Enti non commerciali di tipo associativo.

4 – Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della Legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti, ed ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 460/97.

5 – L’attività dei componenti eletti dagli organi istituzionali a favore dell’Associazione è gratuita, salvo rimborsi spese debitamente documentati.

ART. 16 -  SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI

1 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità ai sensi dell’art. 5, comma 1°, punto 45 quiques lettera b) del D.Lgs. 460/97.

2 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

I Soci Fondatori

1) f.to Armando Paolo

2) f.to Biamonti Luciana

3) f.to Boeri Federica

4) f.to Gentile Vincenzo Maria

5) f.to Lorenzi Mauro

6) f.to Riolfo Mabel

7) f.to Roà Maria Cristina

8) f.to Venturi Antonella

 


 
 

Camera Arbitrale del Ponente Ligure – associazione senza fini di lucro

sede legale:  via Aprosio 16, 18039 Ventimiglia (IM) – C.F. 90083090085



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