CAMERA ARBITRALE DEL PONENTE LIGURE
Codice Fiscale 90083090085
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REGOLAMENTO INTERNO
(aggiornato al 16
novembre 2012)
ART. 1 ORGANISMO ARBITRALE
La Camera Arbitrale
del Ponente Ligure, codice fiscale 90083090085 , presta la propria attività per agevolare lo svolgimento di arbitrati richiesti
in forza di una convenzione di arbitrato redatta in forma scritta che faccia
riferimento alla Camera Arbitrale del Ponente Ligure ovvero quando le parti
facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
L'organo arbitrale è composto da un arbitro unico o da un
collegio arbitrale, scelto dalle parti fra i membri della Camera Arbitrale che
abbiano dato la loro disponibilità.
Là
dove non sussista una convenzione di arbitrato tra le parti, la parte che ha
interesse a promuovere un giudizio innanzi alla Camera Arbitrale del Ponente
Ligure può farne richiesta alla Segreteria, dandone contestualmente
comunicazione alla controparte.
Se
quest’ultima non invia la propria adesione entro il termine di giorni 20 dalla
data di ricezione, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato non può avere
luogo.
In
caso di Collegio arbitrale ciascuna parte nominerà il proprio arbitro,
scegliendolo nel registro tenuto dalla Camera Arbitrale del Ponente Ligure. Gli
arbitri così nominati designano un terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di
Presidente del Collegio, scegliendolo nel registro degli arbitri della Camera
Arbitrale fra coloro che abbiano maturato 12 anni di iscrizione all’albo
professionale. In caso di mancato accordo provvederà il Presidente avvalendosi
del registro tenuto dalla Camera Arbitrale scegliendolo tra coloro che abbiano
maturato 12 anni di iscrizione all’albo professionale e seguendo un criterio di
rotazione in ordine alfabetico.
Il
Presidente provvederà nello stesso modo e con gli stessi criteri di anzianità e
rotazione anche in caso di arbitro unico là dove le parti non addivengano ad un
accordo, scegliendolo tra coloro iscritti nel registro tenuto dalla Camera
Arbitrale.
art. 2 ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE
Il Presidente del
Consiglio Arbitrale, ricevuta comunicazione di
cui sopra dalla Segreteria, nomina l'arbitro e ne richiede a mezzo posta
elettronica o fax formale accettazione, trasmettendogli atti e documenti
ricevuti dalle parti.
L'arbitro comunica con
stesso mezzo al Consiglio, nella persona del Presidente e del Segretario,
nonché alle parti la propria accettazione.
Stesso
dovrà fare l’arbitro che sia stato nominato di comune accordo tra le parti,
comunicando in tal caso anche il nominativo degli avvocati che hanno effettuato
la sua nomina.
Con l'accettazione
l'arbitro assume impegno di segretezza,
imparzialità ed indipendenza rispetto all'incarico ricevuto; risponde dei
danni cagionati alle parti ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c.
I
soci della Camera Arbitrale che hanno dato la disponibilità a svolgere la
funzione di Arbitro si impegnano, entro 12 mesi dalla costituzione della Camera
Arbitrale di munirsi di idonea assicurazione per la funzione.
Se entrambe le parti concordemente ne fanno richiesta,
l'arbitro può essere sostituto prima del conferimento formale dell'incarico.
Può
essere ricusato da ciascuna parte nei casi indicati all'art. 815 del c.p.c.
ovvero per ogni motivo idoneo a mettere in dubbio la loro indipendenza ed imparzialità.
ART. 3 NORME APPLICABILI
Il procedimento di arbitrato è retto dal regolamento vigente al momento
della proposizione della domanda e dalle norme dettate in materia dal c.p.c.
L'arbitro decide il
merito della controversia secondo diritto, salvo
che le parti non abbiano concordemente richiesto una decisione secondo equità.
Può regolare lo
svolgimento del procedimento e l'istruttoria della lite nel modo che ritiene
più opportuno, nel rispetto del principio del
contraddittorio.
Può procedere anche d'ufficio all'assunzione di mezzi di prova ed alla
nomina di consulenti.
art. 4 CONCILIAZIONE
In qualunque momento del procedimento l'organo arbitrale può
tentare di comporre bonariamente la controversia tra le parti.
Può prendere inoltre tutti i provvedimenti opportuni per
regolarizzare o integrare la rappresentanza e l'assistenza delle parti,
che possono stare in giudizio solo munite dell'assistenza di un difensore,
avvocato o patrocinatore legale, quest'ultimo nei limite delle competenze a lui
attribuite dal c.p.c.
ART. 5 SEDE
L'arbitrato ha sede presso lo studio dell' Arbitro designato o di uno
dei membri del Collegio Arbitrale.
ART. 6 DEPOSITO E
COMUNICAZIONI
Le comunicazioni della
Segreteria,
degli arbitri, dei consulenti e di tutti i soggetti coinvolti nel
processo saranno eseguite nei termini previsti dal Regolamento o dall'Organismo
arbitrale a mezzo di posta elettronica certificate ovvero posta elettronica
ordinaria, con obbligo in tal caso per
il ricevente di trasmettere e-mail di avvenuta ricezione.
Nei sette giorni
successivi all'invio, le parti o i consulenti dovranno depositare l'originale dell'atto presso la sede dell'arbitrato
unitamente a tutti gli allegati, già comunicati via mail alle controparti, come
sopra indicato.
ART. 7 LODO
Salvo quanto diversamente disposto dalla convezione arbitrale,
l'organo arbitrale deve emettere il lodo entro 180 giorni dal momento
dell'accettazione della nomina. Il termine può essere prorogato nei casi di cui
all'art. 820 IV comma c.p.c., per non più di una
volta.
Il lodo motivato e sottoscritto va redatto in tanti
esemplari quanti sono le parti, più uno per il Presidente del C.A.. L'arbitro
dovrà comunicare avviso di deposito alle parti entro 10 giorni dalla sua
sottoscrizione, mediante posta elettronica o fax.
ART. 8 COSTI del PROCEDIMENTO
Le parti regoleranno
direttamente con l’arbitro scelto o designato i suoi onorari secondo l’allegata
tariffa. Gli onorari dell’arbitro dovranno essere corrisposti anticipatamente
dalle parti al 50% ciascuna nel corso dell’ultima udienza prima della
decisione. Nulla è dovuto alla Camera arbitrale per le attività dalla stessa
svolte ai sensi del presente Regolamento.
ART. 9 CONSERVAZIONE ATTI
Un
originale del Lodo o di altro provvedimento arbitrale che definisce una
vertenza, viene conservato dal Presidente della Camera Arbitrale che ne può
rilasciare copia ove la stessa non possa essere rilasciata dall’Arbitro che ha
definito la vertenza.
Il
fascicolo d'ufficio viene conservato dall’arbitro designato o dal Presidente
del collegio arbitrale per un periodo di 10 anni.
I
fascicoli di parte sono restituiti al momento del ritiro del lodo.
ART. 10
SOSPENSIONE FERIALE
Il procedimento
arbitrale e tutti i termini ad esso connessi debbono intendersi sospesi dal
1/08 al 15/09 di ogni anno.
Tariffe in euro (art. 8 del regolamento)
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VALORE
DELLA CONTROVERSIA
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ONORARI
ARBITRO UNICO
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ONORARI
COLLEGIO ARBITRALE
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1
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Fino a
€10.000,00
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€500,00
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€2400,00
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2
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Da 10.000,00 a 100.000,00
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€1.000,00
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€4.500,00
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3
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Oltre 100.000,00
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1.000,00+1% del valore superiore a 100.000,00
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4.500,00+3% del valore superiore a 100.000,00
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Le tariffe sono in vigore dal 1° luglio 2012 e sono al netto
di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi
e, quindi, da suddividere tra le parti.
L’arbitro (o il collegio arbitrale) a proprio insindacabile
giudizio a fronte di vertenza di pronta soluzione e/o di modesto valore potrà
applicare anche onorari differenti, mai superiori a quanto indicato in tariffa.
Per
tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si osservano le
disposizioni di legge.