CAMERA ARBITRALE DEL PONENTE LIGURE

Codice Fiscale  90083090085

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REGOLAMENTO INTERNO

(aggiornato al 16 novembre 2012)

ART. 1 ORGANISMO ARBITRALE

La Camera Arbitrale del Ponente Ligure, codice fiscale 90083090085 , presta la propria attività per agevolare lo svolgimento di arbitrati richiesti in forza di una convenzione di arbitrato redatta in forma scritta che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Ponente Ligure ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale. 

L'organo arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio arbitrale, scelto dalle parti fra i membri della Camera Arbitrale che abbiano dato la loro disponibilità.

Là dove non sussista una convenzione di arbitrato tra le parti, la parte che ha interesse a promuovere un giudizio innanzi alla Camera Arbitrale del Ponente Ligure può farne richiesta alla Segreteria, dandone contestualmente comunicazione alla controparte.

Se quest’ultima non invia la propria adesione entro il termine di giorni 20 dalla data di ricezione, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.

In caso di Collegio arbitrale ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, scegliendolo nel registro tenuto dalla Camera Arbitrale del Ponente Ligure. Gli arbitri così nominati designano un terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio, scegliendolo nel registro degli arbitri della Camera Arbitrale fra coloro che abbiano maturato 12 anni di iscrizione all’albo professionale. In caso di mancato accordo provvederà il Presidente avvalendosi del registro tenuto dalla Camera Arbitrale scegliendolo tra coloro che abbiano maturato 12 anni di iscrizione all’albo professionale e seguendo un criterio di rotazione in ordine alfabetico.

Il Presidente provvederà nello stesso modo e con gli stessi criteri di anzianità e rotazione anche in caso di arbitro unico là dove le parti non addivengano ad un accordo, scegliendolo tra coloro iscritti nel registro tenuto dalla Camera Arbitrale.

art. 2 ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE

Il Presidente del Consiglio Arbitrale, ricevuta comunicazione di cui sopra dalla Segreteria, nomina l'arbitro e ne richiede a mezzo posta elettronica o fax formale accettazione, trasmettendogli atti e documenti ricevuti dalle parti.

L'arbitro comunica con stesso mezzo al Consiglio, nella persona del Presidente e del Segretario, nonché alle parti la propria accettazione.

Stesso dovrà fare l’arbitro che sia stato nominato di comune accordo tra le parti, comunicando in tal caso anche il nominativo degli avvocati che hanno effettuato la sua nomina.

Con l'accettazione l'arbitro assume impegno di segretezza, imparzialità ed  indipendenza rispetto all'incarico ricevuto; risponde dei danni cagionati alle parti ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c. 

I soci della Camera Arbitrale che hanno dato la disponibilità a svolgere la funzione di Arbitro si impegnano, entro 12 mesi dalla costituzione della Camera Arbitrale di munirsi di idonea assicurazione per la funzione.

Se entrambe le parti concordemente ne fanno richiesta, l'arbitro può essere sostituto prima del conferimento formale dell'incarico.

Può essere ricusato da ciascuna parte nei casi indicati all'art. 815 del c.p.c. ovvero per  ogni motivo idoneo a mettere in dubbio la loro  indipendenza ed imparzialità.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Il procedimento di arbitrato è retto dal regolamento vigente al momento della proposizione della domanda e dalle norme dettate in materia dal c.p.c.

L'arbitro decide il merito della controversia secondo diritto, salvo che le parti non abbiano concordemente richiesto una decisione secondo equità.

Può regolare lo svolgimento del procedimento e l'istruttoria della lite nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Può procedere anche d'ufficio all'assunzione di mezzi di prova ed alla nomina di consulenti.

art. 4 CONCILIAZIONE

In qualunque momento del procedimento l'organo arbitrale può tentare di  comporre bonariamente la controversia tra le parti.

Può prendere inoltre tutti i provvedimenti opportuni per regolarizzare o integrare la  rappresentanza e l'assistenza delle parti, che possono stare in giudizio solo munite dell'assistenza di un difensore, avvocato o patrocinatore legale, quest'ultimo nei limite delle competenze a lui attribuite dal c.p.c.

ART. 5 SEDE

L'arbitrato ha sede presso lo studio dell' Arbitro designato o di uno dei membri del Collegio Arbitrale. 

ART.  6 DEPOSITO E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della Segreteria,  degli arbitri, dei consulenti e di tutti i soggetti coinvolti nel processo saranno eseguite nei termini previsti dal Regolamento o dall'Organismo arbitrale a mezzo di posta elettronica certificate ovvero posta elettronica ordinaria, con obbligo in tal caso  per il ricevente di trasmettere e-mail di avvenuta ricezione.

 Nei sette giorni successivi all'invio, le parti o i consulenti dovranno depositare l'originale dell'atto presso la sede dell'arbitrato unitamente a tutti gli allegati, già comunicati via mail alle controparti, come sopra indicato.

ART. 7 LODO

Salvo quanto diversamente disposto dalla convezione arbitrale, l'organo arbitrale deve emettere il lodo entro 180 giorni dal momento dell'accettazione della nomina. Il termine può essere prorogato nei casi di cui all'art. 820 IV comma c.p.c., per non più di una volta.

Il lodo motivato e sottoscritto va redatto in tanti esemplari quanti sono le parti, più uno per il Presidente del C.A.. L'arbitro dovrà comunicare avviso di deposito alle parti entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, mediante posta elettronica o fax. 

ART. 8 COSTI del PROCEDIMENTO

Le parti regoleranno direttamente con l’arbitro scelto o designato i suoi onorari secondo l’allegata tariffa. Gli onorari dell’arbitro dovranno essere corrisposti anticipatamente dalle parti al 50% ciascuna nel corso dell’ultima udienza prima della decisione. Nulla è dovuto alla Camera arbitrale per le attività dalla stessa svolte ai sensi del presente Regolamento.

ART. 9 CONSERVAZIONE ATTI

Un originale del Lodo o di altro provvedimento arbitrale che definisce una vertenza, viene conservato dal Presidente della Camera Arbitrale che ne può rilasciare copia ove la stessa non possa essere rilasciata dall’Arbitro che ha definito la vertenza.  

Il fascicolo d'ufficio viene conservato dall’arbitro designato o dal Presidente del collegio arbitrale per un periodo di 10 anni.

I fascicoli di parte sono restituiti al momento del ritiro del lodo.

ART. 10 SOSPENSIONE FERIALE

Il procedimento arbitrale e tutti i termini ad esso connessi debbono intendersi sospesi dal 1/08 al 15/09 di ogni anno.


Tariffe in euro  (art. 8 del regolamento)

 

VALORE
DELLA CONTROVERSIA

 

ONORARI
ARBITRO UNICO

ONORARI
COLLEGIO ARBITRALE

 

 

 

 

 

1

 Fino a  €10.000,00

 

        €500,00

€2400,00

2

Da 10.000,00 a 100.000,00

 

       €1.000,00

€4.500,00

3

Oltre 100.000,00

 

1.000,00+1% del valore superiore a 100.000,00

4.500,00+3% del valore superiore a 100.000,00

 

 

 

 

 

Le tariffe sono in vigore dal 1° luglio 2012 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.

L’arbitro (o il collegio arbitrale) a proprio insindacabile giudizio a fronte di vertenza di pronta soluzione e/o di modesto valore potrà applicare anche onorari differenti, mai superiori a quanto indicato in tariffa.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni di legge.

 

 







 

 

 

 

 
















 

 

 

 

 



 
 

Camera Arbitrale del Ponente Ligure – associazione senza fini di lucro

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